IPSOA Quotidiano

Spese sanitarie, scolastiche e cani guida: cosa c'è di nuovo nel modello 730/2026

16/04/2026 - Spese mediche, costi scolastici, cani guida per i non vedenti: tre voci che milioni di italiani inseriscono ogni anno nella dichiarazione dei redditi, spesso senza conoscere con precisione meccanismi e limiti. Quest'anno, con il <a target="_blank" title="modello 730/2026" href="https://www.ipsoa.it/guide/modello-730-farlo-presenta">modello 730/2026</a>, <a target="_blank" title="cambiano alcune regole" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/09/modello-730-2026-attenzione-nuove-regole-spettanza-detrazioni-irpef">cambiano alcune regole</a>. Da approfondire per evitare di commettere errori in sede di compilazione del modello 730/2026 e di perdere rimborsi cui si ha diritto. Spese mediche, costi scolastici, cani guida per i non vedenti: tre voci che milioni di italiani inseriscono ogni anno nella dichiarazione dei redditi, spesso senza conoscere con precisione meccanismi e limiti. Quest'anno, con il modello 730/2026, cambiano alcune regole. Da approfondire per evitare di commettere errori in sede di compilazione del modello 730/2026 e di perdere rimborsi cui si ha diritto.

Elezioni Commercialisti: de Nuccio confermato alla guida del Consiglio Nazionale

16/04/2026 - Elbano de Nuccio confermato alla presidenza del CNDCEC: è questo l’esito delle elezioni del 15 aprile 2026, che hanno coinvolto 132 Ordini territoriali dei commercialisti. De Nuccio è stato rieletto con il 69% dei voti. Elbano de Nuccio confermato alla presidenza del CNDCEC: è questo l’esito delle elezioni del 15 aprile 2026, che hanno coinvolto 132 Ordini territoriali dei commercialisti. De Nuccio è stato rieletto con il 69% dei voti.

L'indebita percezione di un bonus può determinare responsabilità del contribuente per danno erariale?

16/04/2026 - L’azione di responsabilità per danno erariale svolta nei confronti del contribuente al quale è contestata l’indebita fruizione di un credito d’imposta è da ritenersi inammissibile, per difetto di (legittimazione) attribuzione della Procura della Corte dei Conti. Infatti, il recupero del credito d’imposta è oggetto di attribuzione esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; in ogni caso, il danno erariale risarcibile non è costituito dal credito indebitamente utilizzato, ma dallo specifico pregiudizio subito dall’Erario in conseguenza dell’evasione del tributo o dell’indebita compensazione del credito; infine, tale azione di responsabilità, se avente come petitum il recupero del credito, finirebbe per esporre il contribuente ad effetti nella sostanza sanzionatori, incompatibili col principio di proporzionalità. L’azione di responsabilità per danno erariale svolta nei confronti del contribuente al quale è contestata l’indebita fruizione di un credito d’imposta è da ritenersi inammissibile, per difetto di (legittimazione) attribuzione della Procura della Corte dei Conti. Infatti, il recupero del credito d’imposta è oggetto di attribuzione esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; in ogni caso, il danno erariale risarcibile non è costituito dal credito indebitamente utilizzato, ma dallo specifico pregiudizio subito dall’Erario in conseguenza dell’evasione del tributo o dell’indebita compensazione del credito; infine, tale azione di responsabilità, se avente come petitum il recupero del credito, finirebbe per esporre il contribuente ad effetti nella sostanza sanzionatori, incompatibili col principio di proporzionalità.

Isopensione: maxi-scivolo a 7 anni entro il 30 novembre 2026

16/04/2026 - Le aziende che intendono utilizzare l’isopensione come strumento di prepensionamento fino a 7 anni di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia o quella anticipata ordinaria per gestire problemi di esubero del personale legati a difficoltà aziendali devono velocizzarne la pianificazione e la preparazione per non perdere l’ultima occasione. La possibilità di utilizzare questo ampio scivolo è, infatti, legata alle cessazioni dal servizio entro il 30 novembre 2026. Dopo tale data, l’isopensione potrà essere utilizzata con un anticipo massimo di 4 anni e non più di 7. Come funziona tecnicamente questo strumento di accompagnamento alla pensione? Quanto costa alle aziende? Come deve essere utilizzato? Le aziende che intendono utilizzare l’isopensione come strumento di prepensionamento fino a 7 anni di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia o quella anticipata ordinaria per gestire problemi di esubero del personale legati a difficoltà aziendali devono velocizzarne la pianificazione e la preparazione per non perdere l’ultima occasione. La possibilità di utilizzare questo ampio scivolo è, infatti, legata alle cessazioni dal servizio entro il 30 novembre 2026. Dopo tale data, l’isopensione potrà essere utilizzata con un anticipo massimo di 4 anni e non più di 7. Come funziona tecnicamente questo strumento di accompagnamento alla pensione? Quanto costa alle aziende? Come deve essere utilizzato?

CU lavoro autonomo e provvigioni: trasmissione entro il 30 aprile 2026 per evitare le sanzioni

16/04/2026 - A partire dal 2026 la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo abituale e alle provvigioni per prestazioni non occasionali deve avvenire entro il 30 aprile per non incorrere in sanzioni. In linea generale, l'omessa, tardiva o errata trasmissione telematica della CU espone il sostituto d’imposta a una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna certificazione interessata, con un tetto massimo di 50.000 euro per ogni sostituto d'imposta. Tuttavia, due distinte finestre temporali consentono di attenuare o azzerare la sanzione. Quali sono? A partire dal 2026 la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo abituale e alle provvigioni per prestazioni non occasionali deve avvenire entro il 30 aprile per non incorrere in sanzioni. In linea generale, l'omessa, tardiva o errata trasmissione telematica della CU espone il sostituto d’imposta a una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna certificazione interessata, con un tetto massimo di 50.000 euro per ogni sostituto d'imposta. Tuttavia, due distinte finestre temporali consentono di attenuare o azzerare la sanzione. Quali sono?

Smart working e sicurezza sul lavoro: quali sanzioni rischiano i datori di lavoro

15/04/2026 - La legge annuale sulle PMI (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 342026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001001024SOMM">legge n. 34/2026</a>) modifica la disciplina dello smart working introducendo nuovi obblighi e un regime sanzionatorio specifico. È, infatti, previsto che l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, vengano assolti ed assicurati dal datore di lavoro attraverso l’elaborazione e la consegna ai lavoratori interessati ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di una specifica informativa scritta. L’inadempimento prevede sanzioni per il datore di lavoro che vanno dall’arresto da due a quattro mesi all’ammenda da 1.708,61 ad 7.403,96 euro. La legge annuale sulle PMI (legge n. 34/2026) modifica la disciplina dello smart working introducendo nuovi obblighi e un regime sanzionatorio specifico. È, infatti, previsto che l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, vengano assolti ed assicurati dal datore di lavoro attraverso l’elaborazione e la consegna ai lavoratori interessati ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di una specifica informativa scritta. L’inadempimento prevede sanzioni per il datore di lavoro che vanno dall’arresto da due a quattro mesi all’ammenda da 1.708,61 ad 7.403,96 euro.

Utilizzo del fondo rischi e oneri con variazione in diminuzione dell'imponibile

16/04/2026 - La <a target="_blank" title="Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/fondi-rischi-oneri-non-dedotti-trattamento-fiscale-effetti-conferimento-azienda">Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC</a> illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione. La Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione.

Fondi per rischi e oneri non dedotti: trattamento fiscale e effetti nel conferimento d'azienda

16/04/2026 - Con la Norma di comportamento n. 236 l’AIDC ha chiarito il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti con accantonamenti non dedotti. Quando il fondo viene utilizzato per coprire l’onere cui era destinato, l’impresa può dedurre il relativo costo tramite una variazione in diminuzione, poiché la deduzione si realizza solo al momento dell’effettivo utilizzo. Se invece il fondo diventa eccedente e viene riversato a conto economico, il provento non è imponibile e si effettua una variazione in diminuzione per evitare una doppia imposizione. La norma richiama la distinzione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842766SOMM">OIC 31</a> tra fondi per rischi e fondi per oneri e ribadisce l’indeducibilità degli accantonamenti ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 107" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART111">art. 107</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>. In caso di conferimento d’azienda, il conferitario subentra nel diritto alla variazione in diminuzione sia per i fondi già presenti sia per quelli formati successivamente, in coerenza con il principio di neutralità fiscale. Con la Norma di comportamento n. 236 l’AIDC ha chiarito il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti con accantonamenti non dedotti. Quando il fondo viene utilizzato per coprire l’onere cui era destinato, l’impresa può dedurre il relativo costo tramite una variazione in diminuzione, poiché la deduzione si realizza solo al momento dell’effettivo utilizzo. Se invece il fondo diventa eccedente e viene riversato a conto economico, il provento non è imponibile e si effettua una variazione in diminuzione per evitare una doppia imposizione. La norma richiama la distinzione dell’OIC 31 tra fondi per rischi e fondi per oneri e ribadisce l’indeducibilità degli accantonamenti ai sensi dell’art. 107 TUIR. In caso di conferimento d’azienda, il conferitario subentra nel diritto alla variazione in diminuzione sia per i fondi già presenti sia per quelli formati successivamente, in coerenza con il principio di neutralità fiscale.

Cooperative: al via la verifica dei requisiti e l'aggiornamento dell'elenco delle società di revisione

15/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica l’avvio dell’aggiornamento dell’elenco delle società abilitate alla certificazione del bilancio delle cooperative non aderenti ad associazioni di rappresentanza. L’avviso riguarda sia le società già iscritte, chiamate a dimostrare il mantenimento dei requisiti, sia quelle interessate alla prima iscrizione. È richiesta la presentazione della documentazione comprovante l’esperienza professionale nel quinquennio 2020‑2024, con almeno una relazione per ciascuna delle cooperative previste. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, indicando nell’oggetto la denominazione della società richiedente. Le istanze inviate oltre il termine o con modalità differenti non saranno considerate. L’obiettivo è garantire un elenco aggiornato e conforme agli standard richiesti per l’attività di certificazione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica l’avvio dell’aggiornamento dell’elenco delle società abilitate alla certificazione del bilancio delle cooperative non aderenti ad associazioni di rappresentanza. L’avviso riguarda sia le società già iscritte, chiamate a dimostrare il mantenimento dei requisiti, sia quelle interessate alla prima iscrizione. È richiesta la presentazione della documentazione comprovante l’esperienza professionale nel quinquennio 2020‑2024, con almeno una relazione per ciascuna delle cooperative previste. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, indicando nell’oggetto la denominazione della società richiedente. Le istanze inviate oltre il termine o con modalità differenti non saranno considerate. L’obiettivo è garantire un elenco aggiornato e conforme agli standard richiesti per l’attività di certificazione.

Fondo Nazionale Reddito Energetico: prime scadenze per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici

15/04/2026 - Il GSE ricorda che il termine per la connessione alla rete e l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici finanziati dal Fondo Nazionale Reddito Energetico è stato prorogato da 12 a 18 mesi, ma non sono previste ulteriori estensioni per i soggetti con scadenza imminente. Trascorsi i 18 mesi senza entrata in esercizio, i beneficiari e i soggetti realizzatori riceveranno comunicazione di decadenza dal beneficio. Il termine decorre dalla prima data di accoglimento della richiesta di contributo, anche se cambia il soggetto realizzatore. Chi decade potrà presentare una nuova domanda solo in caso di riapertura del portale e a condizione che non vi siano impianti già in esercizio associati all’utenza elettrica indicata. In caso di nuova richiesta accolta, il termine ripartirà dalla relativa data di accoglimento. Il GSE ricorda che il termine per la connessione alla rete e l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici finanziati dal Fondo Nazionale Reddito Energetico è stato prorogato da 12 a 18 mesi, ma non sono previste ulteriori estensioni per i soggetti con scadenza imminente. Trascorsi i 18 mesi senza entrata in esercizio, i beneficiari e i soggetti realizzatori riceveranno comunicazione di decadenza dal beneficio. Il termine decorre dalla prima data di accoglimento della richiesta di contributo, anche se cambia il soggetto realizzatore. Chi decade potrà presentare una nuova domanda solo in caso di riapertura del portale e a condizione che non vi siano impianti già in esercizio associati all’utenza elettrica indicata. In caso di nuova richiesta accolta, il termine ripartirà dalla relativa data di accoglimento.

Bando PRIN: presentazione delle domande a partire dal 17 aprile 2026

15/04/2026 - Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando PRIN 2026, primo intervento del nuovo Piano triennale della ricerca, che introduce programmazione stabile, tempi certi e un fondo unico per università ed enti di ricerca. Con una dotazione di 260 milioni di euro, il bando finanzia progetti triennali di ricerca fondamentale ad alta qualità scientifica, sviluppati in partenariati composti da quattro a sei unità appartenenti a istituzioni diverse, favorendo collaborazione, mobilità e integrazione delle competenze. Per la prima volta è possibile coinvolgere nei gruppi anche giovani ricercatori esterni all’ente capofila. Il 15% delle risorse è riservato a studiosi under 40, con deroghe per maternità, paternità e malattie di lunga durata. I progetti, finanziabili tra 1 e 1,2 milioni di euro, possono riguardare tutti i settori ERC. Le domande sono aperte dal 17 aprile al 1° giugno 2026. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando PRIN 2026, primo intervento del nuovo Piano triennale della ricerca, che introduce programmazione stabile, tempi certi e un fondo unico per università ed enti di ricerca. Con una dotazione di 260 milioni di euro, il bando finanzia progetti triennali di ricerca fondamentale ad alta qualità scientifica, sviluppati in partenariati composti da quattro a sei unità appartenenti a istituzioni diverse, favorendo collaborazione, mobilità e integrazione delle competenze. Per la prima volta è possibile coinvolgere nei gruppi anche giovani ricercatori esterni all’ente capofila. Il 15% delle risorse è riservato a studiosi under 40, con deroghe per maternità, paternità e malattie di lunga durata. I progetti, finanziabili tra 1 e 1,2 milioni di euro, possono riguardare tutti i settori ERC. Le domande sono aperte dal 17 aprile al 1° giugno 2026.

Conto termico 3.0: definita la nuova ripartizione delle risorse

15/04/2026 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026 ha rimodulato i limiti di spesa annua cumulata del Conto Termico per il 2026, confermando il tetto complessivo di 900 milioni di euro. La ripartizione prevede 450 milioni destinati alle amministrazioni pubbliche e 450 milioni ai soggetti privati, con un incremento di 50 milioni per le PA. L’obiettivo è garantire continuità al meccanismo incentivante, in considerazione dell’elevato numero di istanze presentate dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Il GSE segnala inoltre che giovedì 16 aprile alle ore 10:00 si terrà un webinar dedicato alle imprese, nell’ambito del progetto formativo “GSE In-FORMA Imprese”, per illustrare opportunità, requisiti, tipologie di intervento e fasi operative per l’accesso agli incentivi. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026 ha rimodulato i limiti di spesa annua cumulata del Conto Termico per il 2026, confermando il tetto complessivo di 900 milioni di euro. La ripartizione prevede 450 milioni destinati alle amministrazioni pubbliche e 450 milioni ai soggetti privati, con un incremento di 50 milioni per le PA. L’obiettivo è garantire continuità al meccanismo incentivante, in considerazione dell’elevato numero di istanze presentate dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Il GSE segnala inoltre che giovedì 16 aprile alle ore 10:00 si terrà un webinar dedicato alle imprese, nell’ambito del progetto formativo “GSE In-FORMA Imprese”, per illustrare opportunità, requisiti, tipologie di intervento e fasi operative per l’accesso agli incentivi.

Codice della crisi d'impresa: in consultazione l'attesa circolare delle Entrate

16/04/2026 - L’Agenzia delle Entrate ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di circolare dedicata alle principali novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con particolare attenzione ai profili fiscali. Il documento offre una lettura sistematica della riforma, illustrando l’evoluzione normativa, le nuove definizioni di crisi e insolvenza e gli strumenti introdotti per favorire l’emersione precoce delle difficoltà aziendali. Ampio spazio è dedicato alla composizione negoziata, evidenziata come percorso volontario, riservato e stragiudiziale, supportato dall’esperto indipendente e rafforzato dalle misure protettive. La circolare approfondisce anche il concordato semplificato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la disciplina dei gruppi di imprese, sottolineando l’impostazione preventiva e conservativa del Codice. La consultazione mira a raccogliere contributi utili alla versione definitiva della circolare, aperta a imprese, professionisti e stakeholder fino al 20 maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di circolare dedicata alle principali novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con particolare attenzione ai profili fiscali. Il documento offre una lettura sistematica della riforma, illustrando l’evoluzione normativa, le nuove definizioni di crisi e insolvenza e gli strumenti introdotti per favorire l’emersione precoce delle difficoltà aziendali. Ampio spazio è dedicato alla composizione negoziata, evidenziata come percorso volontario, riservato e stragiudiziale, supportato dall’esperto indipendente e rafforzato dalle misure protettive. La circolare approfondisce anche il concordato semplificato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la disciplina dei gruppi di imprese, sottolineando l’impostazione preventiva e conservativa del Codice. La consultazione mira a raccogliere contributi utili alla versione definitiva della circolare, aperta a imprese, professionisti e stakeholder fino al 20 maggio 2026.

Le scadenze di maggio 2026: crediti d'imposta ZES e ZLS, disponibilità precompilata, ferie collettive

16/04/2026 - Liquidazioni periodiche IVA, imposta sui servizi digitali, dichiarazione IVA rateizzata, disponibilità della dichiarazione precompilata, comunicazioni Intrastat, collegamento registratori di cassa e POS, crediti d’imposta ZES e ZLS, contributi Enpaia, adempimenti contributivi per ferie collettive, CIGO e Libro unico del lavoro. Sono queste alcune scadenze del mese di maggio 2026 per professionisti e imprese. Su One FISCALE e One LAVORO trovi l’elenco completo delle scadenze ricorrenti e straordinarie. Liquidazioni periodiche IVA, imposta sui servizi digitali, dichiarazione IVA rateizzata, disponibilità della dichiarazione precompilata, comunicazioni Intrastat, collegamento registratori di cassa e POS, crediti d’imposta ZES e ZLS, contributi Enpaia, adempimenti contributivi per ferie collettive, CIGO e Libro unico del lavoro. Sono queste alcune scadenze del mese di maggio 2026 per professionisti e imprese. Su One FISCALE e One LAVORO trovi l’elenco completo delle scadenze ricorrenti e straordinarie.

Riforma TUF: osservazioni Assonime sul nuovo sistema sanzionatorio

16/04/2026 - Assonime ha pubblicato la nota “Consultazioni” n. 8/2026, trasmessa alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, con osservazioni sullo schema di decreto legislativo volto alla riforma organica del sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza. Il documento riconosce che la delega legislativa mira a una revisione complessiva sia delle fattispecie sanzionatorie sia delle procedure, introducendo strumenti di definizione alternativa e maggiori garanzie per i soggetti coinvolti. Assonime valuta positivamente i progressi sul piano procedurale, come il rafforzamento del contraddittorio, la maggiore trasparenza e la separazione tra istruttoria e decisione, ritenendo utili anche i meccanismi per ridurre il contenzioso. Tuttavia, segnala che lo schema non affronta in modo organico le criticità strutturali del sistema, ancora caratterizzato da complessità e scarsa coerenza. L’associazione auspica interventi più incisivi su chiarezza delle violazioni, proporzionalità delle sanzioni, eliminazione delle duplicazioni e piena attuazione dei principi di certezza e competitività. Assonime ha pubblicato la nota “Consultazioni” n. 8/2026, trasmessa alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, con osservazioni sullo schema di decreto legislativo volto alla riforma organica del sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza. Il documento riconosce che la delega legislativa mira a una revisione complessiva sia delle fattispecie sanzionatorie sia delle procedure, introducendo strumenti di definizione alternativa e maggiori garanzie per i soggetti coinvolti. Assonime valuta positivamente i progressi sul piano procedurale, come il rafforzamento del contraddittorio, la maggiore trasparenza e la separazione tra istruttoria e decisione, ritenendo utili anche i meccanismi per ridurre il contenzioso. Tuttavia, segnala che lo schema non affronta in modo organico le criticità strutturali del sistema, ancora caratterizzato da complessità e scarsa coerenza. L’associazione auspica interventi più incisivi su chiarezza delle violazioni, proporzionalità delle sanzioni, eliminazione delle duplicazioni e piena attuazione dei principi di certezza e competitività.

Quotidiano Giuridico

Abuso d'ufficio tra abrogazione e vincoli europei

16/04/2026 - La tutela penale della funzione pubblica alla prova del diritto sovranazionale

Un solo reato (non due) per chi non paga l'assegno e lascia i figli senza sussistenza

16/04/2026 -

Integra il delitto previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. (e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio di cui all’art. 570-bis c.p., che rimane in esso assorbito) la condotta del genitore che ometta di versare ai figli minori l’assegno liquidato in sede civile, quando da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due norme si trovano in rapporto di specialità: il nucleo comune è costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, mentre l’elemento specializzante dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. è rappresentato dalla conseguente privazione dei mezzi di sussistenza. La duplicazione delle imputazioni porrebbe a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Lo ha stabilito la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1° aprile 2026, n. 12321.

Beni sequestrati: le nuove tabelle per l'indennità di custodia

16/04/2026 - In Gazzetta Ufficiale il Decreto 28 febbraio 2026 n. 44 che indica gli importi per i beni diversi dai veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro

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Reddito di cittadinanza

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Quota 100 e pensioni 2019

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Tariffe Inail 2019

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Auto: ecotassa e bonus 2019

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